LO STATUTO

All. B al rep. 35359 racc. 9912 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE GIGI GHIROTTI MACERATA ONLUS” Articolo 1 Denominazione E’ costituita un’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE GIGI GHIROTTI MACERATA ONLUS” Articolo 2 Sede e Durata La sede dell’Associazione è fissata in Macerata, via S. Lucia n° 2, presso l’Ospedale Civile e potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Associazione ha la facoltà di attivare nuclei operativi in altre località della Regione Marche, secondo le necessità occorrenti per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 3. L’Associazione ha durata illimitata. Scopi dell’Associazione sono quelli di: Articolo 3 Scopi e finalità · promuovere la conoscenza e diffusione delle metodiche di aiuto di cura in ambito domiciliare; · promuovere la diffusione, sia dal punto di vista teorica che applicativo, delle cure palliative come risposta globale e individualizzata ai bisogni del malato terminale e della famiglia; · diffondere la cultura della cura ed assistenza domiciliare del malato terminale quale strumento per favorire il suo reinserimento e la permanenza al domicilio; · promuovere la tutela dei diritti, la qualità e la dignità ella vita delle persone sofferenti, malate e nella fase terminale della loro esistenza; · favorire e supportare la diffusione di una cultura della formazione permanente e l’aggiornamento professionale degli operatori nel campo delle cure domiciliari e delle cure palliative Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l’Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali. L’Associazione è apolitica e aconfessionale e si configura come organizzazione senza fini di lucro di utilità, solidarietà e di promozione sociale –ONLUS . L’associazione non svolge attività commerciale. I soci abilitati alla professione medica, i paramedici, i volontari che prestano la loro attività in connessione con le attività dell’associazione, operano a titolo gratuito e prettamente individuale. Essi sono sottoposti al rispettivo statuto deontologico E’ stabilito espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ed in genere da quelle menzionate alla lettera a), comma I, art. 10 D.Lsv 460/97 ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. Articolo 4 Attività Per conseguire il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3, l’Associazione si propone di: a) organizzare corsi di formazione, seminari, dibattiti e manifestazioni pubbliche a carattere culturale e/o scientifico; b) curare l’edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell’Associazione; 1c) fornire consulenze e costituire un centro di riferimento e documentazione sulle cure palliative; d) costituire un polo coordinato di aggregazione tra le istituzioni sanitarie e sociali presenti a livello territoriale, le rispettive figure professionali, il volontariato, i propri soci operatori di cui all’articolo 6, al fine di favorire una risposta unitaria, globale e individualizzata dell’assistito e alla sua famiglia in relazione allo stato clinico e ai loro bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali; anche attraverso l’organizzazione di visite programmate ai malati ed alle loro famiglie per prestare un concreto supporto metodologico e psicologico; f) sviluppare e partecipare a programmi di ricerca nell’ambito delle cure domiciliari; g) instaurare relazioni di cooperazione con organizzazioni affini, sia nazionali che internazionali, cointeressate ai medesimi scopi; h) favorire la collaborazione mediante l’operato dei propri volontari e/o aderenti e per il tramite di apposite convenzioni, alle attività di strutture sanitarie o assistenziali preposte all’assistenza delle persone nella fase terminale della loro vita, in cui siano previste anche il supporto di attività di volontariato. Articolo 5 Valori, principi e norme di riferimento Nel perseguire gli scopi e le finalità dell’Associazione, tutti gli associati agiscono in modo che l’operato da essi svolto, sia questo di natura concettuale, relazionale, organizzativa o tecnica, dimostri la loro chiara adesione ai principi enunciati nei seguenti documenti: a) “Dichiarazione universale dei diritti dell’,uomo” (O.N.U., 10/12/1948) b) “Pacem in terris” (lettera enciclica di S.S. Giovanni XXIII,-11/4/1963) c) “Dichiarazionedei diritti del fanciullo” (O.N.U., 9/11/1959) d) “Idiritti del malato” (Associazione degli OspedaliAmericani, 6/2/1973) e) “Diritti dei malati e dei morenti” d’Europa, 29/1/1976) f) “Carta del (Assemblea parlamentare del Consiglio malato utente dell’ospedale” (Comitato ospedaliero della Comunità Economica Europea, 6/5/1979) g) “Parere per una carta europea dei diritti del paziente” (Parlamento Europeo, 16/1/1980); h) “30 diritti del cittadino” (Movimento i) “Dichiarazionedi Cos” federativo democratico, 982); (Ecole Dispersée de Sante Européenne, 25/10/1992) l) Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, (G.U. 22/2/1994 n. 43) m) Decreto 31 marzo 1994: “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. 28/6/1994 n. 149). Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea ha la facoltà di deliberare l’inserimento di altri documenti nazionali o internazionali nel presente articolo 5, che siano anch’essi permeati dalla sensibilità verso i diritti della persona e rappresentino una evoluzione positiva nella riesamina e nella concretizzazione della ricerca dei più alti valori dell’esistenza umana. Ogni socio operatore professionale opera a titolo volontaristico ed individuale, ed è tenuto all’obbligo dell’osservanza delle norme di legge e deontologiche della propria professione. I rispettivi Ordini e Collegi professionali hanno potere di controllo sui propri iscritti, secondo la Legge n. 175 del 5/2/1992. Articolo 6 Tipologia degli associati I soci dell’Associazione si dividono in:- soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato tale atto, sia attribuita tale qualifica dai due terzi dei soci fondatori. Sono costituiti anche da Enti, nelle persone di un massimo di due loro rappresentanti. 2- soci ordinari: sono le persone e gli Enti che aderiscono all’Associazione condividendone gli scopi e le finalità.Essi aderiscono all’Associazione presentando domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da loro e da un socio fondatore od onorario. L’adesione ha effetto dopo l’accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.- soci onorari: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul perseguimento degli scopi e/o sulla vita sociale dell’Associazione, apportandovi notevoli contributi sia umani che scientifici e di prestigio.- soci operatori: sono le persone che aderiscono all’Associazione presentando domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da loro e da un socio fondatore L’adesione ha effetto dopo l’accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e verrà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile. L’ammissione definitiva verrà comunicata al socio tramite lettera. I soci operatori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: · laureati o diplomati in scienze mediche, umane o sociali; · ministri di culto e appartenenti ad ordini religiosi di qualunque professione di fede; · operatori sanitari, socio-assistenziali, animatori ed educatori in possesso di attestati comprovanti la frequenza degli specifici corsi di formazione; · diplomati (anche non attualmente riconosciuti in Italia) in discipline relative alla medicina olistica o alle terapie naturali; · volontari che abbiano frequentato corsi di formazione di base, promossi dall’Associazione stessa o da altri enti. I soci operatori volontari prestano la loro attività e partecipano alla vita dell’istituto in modo personale, spontaneo e gratuito. Ad ogni socio operatore verrà rilasciata una tessere personale con foto dell’associazione, da esibire a richiesta nell’espletamento delle attività di diffusione delle metodiche di cura domiciliare e palliativa L’Associazione provvederà inoltre ad assicurare i propri soci operatori per la responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento del loro operato. E gli stessi si impegnano a non chiamare in causa l’Associazione per eventuali danni subiti oltre il massimale garantito dall’assicurazione stipulata. Sono considerati SOSTENITORI E BENEFATTORI le persone e gli Enti che,pur non essendo soci, aderiscono agli intenti dell’Associazione condividendone scopi e finalità, e contribuiscono al suo sostegno e alla sua crescita attraverso il versamento di una oblazione. Essi non avranno i diritti/dovere dei soci, ma possono collaborare alle attività deliberate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi associativi. L’Associazione terrà un apposito registro dei soci, e dei sostenitori completo dei consueti dati anagrafici ed, eventualmente, delle rispettive qualifiche come socio operatore; provvederà, inoltre, alla consegna o all’invio a tutti gli associati della relazione annuale di bilancio e di ogni altra pubblicazione edita che riguardi la vita dell’istituto. Articolo 7 Recesso ed esclusione dei soci Si perde la qualità di socio: a) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento; b) per decesso del socio; c) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dall’adunanza il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo: -della dignità o degli scopi dell’Associazione; -dei principi, dei valori o delle norme di riferimento di cui all’articolo 5; -del codice deontologico della rispettiva professione (sentito il parere dell’Ordine o Collegio in causa); d) per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall’anno successivo a quello non versato, su delibera del Consiglio Direttivo. 3Articolo 8 Emblema L’emblema dell’Associazione verrà adottato con delibera dell’assemblea degli associati e potrà comparire su pubblicazioni, oggetti, insegne di proprietà dell’Associazione, come anche potrà fregiarsi dell’acronimo ONLUS. Articolo 9 Mezzi e risorse economiche Le fonti di natura economica dalle quali l’Associazione trae e proprie risorse sono costituite da: a) le quote versate dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione; b) le quote associative versate annualmente da tutti i soci; c) i contributi di privati; d) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di progetti specifici; e) i contributi di organismi internazionali; f) i contributi derivanti da donazioni, immobili, lasciti testamentali di persone ed Enti; g) gli introiti derivanti dalle attività deliberate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi associativi; h) i rimborsi derivanti da convenzioni; i) i proventi derivanti dall’esercizio di attività, che non sono lo scopo esclusivo o principale dell’Associazione, ma che potranno comunque essere realizzate al fine di compiere ed estendere i principi associativi. Essi serviranno per finanziare le varie attività dell’Associazione. l) ogni altro bene mobile o immobile, pervenuto all’Associazione a qualunque titolo e relative rendite. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Articolo 10 Quote sociali Le quote sociali si dividono in: quota di fondazione e quota associativa annuale. La quota di fondazione viene determinata dai soci fondatori al momento della costituzione dell’Associazione e da essi versata. Ogni altro socio fondatore, al momento della sua elezione come tale, secondo le disposizioni dell’articolo 6, è tenuto al versamento della quota di fondazione. La quota associativa annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo al momento della sua prima riunione e può essere modificata annualmente con delibera del Consiglio stesso. Saranno tenuti a versare tale quota tutti le categorie dei soci, tranne i soci onorari. Articolo 11 Organi Gli organi dell’Associazione sono: · l’Assemblea degli associati · il Consiglio Direttivo · il Presidente e il Segretario Generale 4· il Collegio dei Revisori · il Collegio dei Probiviri Articolo 12 Assemblea L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione, in regola con il versamento della quota annuale. Essa è convocata dal presidente, mediante comunicazione agli iscritti indicante data, ora, luogo ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria si ritiene valida con la presenza, anche per delega, della metà degli iscritti. In seconda convocazione si ritiene valida con la presenza, anche per delega, di un terzo degli iscritti. Ciascun iscritto può essere portatore di non più di tre deleghe. L’assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti (secondo i quorum come sopra indicati), anche per l’ipotesi di modifica del presente statuto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è presieduta dal presidente,coadiuvato dal segretario generale. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno su base semestrale e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo degli iscritti, in tal caso il presidente vi provvede entro un mese dall’inoltro della richiesta. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:- approvare il bilancio consuntivo;- approvare il bilancio preventivo;- eleggere i membri di rappresentanza del Consiglio Direttivo;- eleggere i membri di rappresentanza del Collegio dei Revisori;- eleggere i membri di rappresentanza del Collegio dei Probiviri; deliberare su ogni altra questione ad essa sottoposta dagli organi associativi. L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:- deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto;- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. Articolo 13 Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri come segue: a) tre membri nominati dai soci fondatori e scelti tra gli aderenti; b) due membri nominati dall’Assemblea e scelti tra gli aderenti; c) eventuali quattro ulteriori membri, cooptati a maggioranza dai cinque di cui sopra. I consiglieri durano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Nel caso di cessazione dalla carica di un consigliere nell’arco del triennio, il Consiglio Direttivo provvederà lla sua sostituzione attraverso la nomina di altro socio, che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dopo la costituzione dell’Associazione nell’ambito dei soci fondatori e resta in carica per i primi tre esercizi. Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, senza eccezioni di sorta. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio nomina al suo interno il presidente dell’Associazione, il vicepresidente, il segretario generale ed il tesoriere, inoltre ha la facoltà di nominare un presidente onorario anche esterno. 5Articolo 14 Presidente e Segretario Generale Il presidente svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione, e per la mera attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo b) detiene la firma sociale e, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; c)convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. Al segretario generale competono le seguenti funzioni: a) su delega del presidente e con l’approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale; b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell’ordinaria amministrazione, tra i quali:- coadiuva il presidente – è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al presidente;- controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione;- coadiuva il Presidente nei rapporti dell’Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;- coordina e armonizza l’operato dei diversi organi;- dirige ed organizza l’amministrazione dell’Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative. Il tesoriere competono le seguenti funzioni – è responsabile della tenuta dei libri contabili e del bilancio – redige la relazione annuale di bilancio preventiva e consuntiva; per l’esercizio di questa attività può avvalersi, previa autorizzazione scritta del consiglio, della consulenza di persone esterne di provata competenza. Per ognuno dei ruoli sopra descritti, nonché per ogni socio che presti la propria opera nell’Associazione, il Consiglio può stabilire un rimborso delle spese sostenute previa presentazione delle ricevute, per l’ufficio svolto e/o per l’attività prestata. Articolo 15 Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa almeno quattro volte l’anno o su richiesta scritta del segretario generale o di due altri membri. Il presidente comunica ai consiglieri la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione almeno sei giorni prima di quello fissato per l’incontro. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei suoi membri; un consigliere può rappresentare per delega scritta solo un altro consigliere. Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in sua assenza, dal segretario generale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e sottoscritte dai presenti su apposito verbale. In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente. Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica. 6Articolo 16 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno eletto dai soci fondatori e due dall’Assemblea, scelti fra gli associati o fra persone estranee dì provata competenza. Essi revisori svolgono il loro compito in forma totalmente gratuita. Ciascuno di essi può, in qualsiasi momento, avere accesso agli atti amministrativi dell’Associazione e controllarne la regolarità, inoltre possono esprimere il parere sul bilancio dell’esercizio e sull’andamento economico in generale. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Articolo 17 Collegio dei Probiviri I1 Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno eletto dai soci fondatori e due dall’Assemblea, scelti fra gli associati o fra persone estranee di provata competenza e moralità. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci, o fra questi e l’Associazione o i suoi organi; esso giudicherà ex bono et ex aequo senza formalità di procedura. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Articolo 18 Commissioni e comitati Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni di studio e di ricerca, nonché comitati scientifici, organizzativi e d’onore, con funzioni di consulenza, promozione culturale, formazione professionale, analisi e verifica qualitativa dell’operato svolto dall’Associazione . I membri di ogni commissione o comitato saranno scelti dal Consiglio Direttivo tra persone anche estranee all’Associazione di comprovata competenza e capacità, nominando per ciascuna un presidente al quale affidare la responsabilità del progetto di lavoro. Il Consiglio ha la facoltà di determinare finalità, termini ed emolumenti per l’operato svolto dalle commissioni e dai comitati. Articolo 19 Esercizio economico L’esercizio economico dell’Associazione coincide con l’anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il tesoriere redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Ogni incombenza in materia economica ed amministrativa verrà assolta secondo le vigenti normative in merito. L’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 20 Scioglimento dell’Associazione In caso di richiesta di estinzione dell’Associazione per i casi previsti dalla Legge, l’Assemblea 7nominerà entro un mese un liquidatore il quale provvederà alla chiusura del bilancio e al pagamento dei debiti sociali; il patrimonio rimanente sarà devoluto ad altri scopi che saranno in ogni caso diretti a finalità di pubblica utilità o ad altre NLUS, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso non esistessero attività o passività alla chiusura del bilancio, i soci potranno evitare la procedura di liquidazione. Articolo 21 Il presente statuto detta una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire espressamente l’effettivita’ del rapporto medesimo. In particolare: * e’ esclusa la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa o al rapporto associativo; * e’ garantito agli associati e comunque ai partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Articolo 22 Norma di rinvio Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative. Firmato: PROPERZI Isabella, Michele Gentilucci Notaio.